Art. 1

In vigore dal 28 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i dipendenti da aziende molitorie artigiane; Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951, stipulato tra la Federazione Provinciale-Parmense dell'Artigianato, l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani e la Camera confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale; il quale ha aderito in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 32 della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quale è stato stipulato, per la provincia di l'arma, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962. Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 173. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo