Art. 1

In vigore dal 28 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo 28 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Lavoratori Legno e Affini - C.G.I.L. -; - laccordo collettivo 12 settembre 1946, per la corresponsione dell'indennità di contingenza e relative integrazioni, ai lavoratori filigranisti artigiani, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 maggio 1947; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 21 e 28 della provincia di Genova, rispettivamente in data 28 luglio 1960 e 2 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, l'accordo collettivo 12 settembre 1946, relativo alla corresponsione dell'indennità di contingenza e relative integrazioni ai lavoratori filigranisti artigiani, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 169. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1628#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del sughero e dalle imprese artigiane filigraniste della provincia di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo