Art. 1

In vigore dal 17 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Terni: l'accordo collettivo 9 dicembre 1947, sulla gratifica natalizia per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; l'accordo collettivo 10 dicembre 1947, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane del legno; l'accordo collettivo 2 luglio 1948, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli; l'accordo collettivo 5 luglio 1948; per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane degli installatori di impianti ed affini; tutti stipulati tra l'Associazione fra gli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro: cui ha aderito, in data 24 aprile 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1, 2, 3, 4 della, provincia, di Terni, in data 7 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 9 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per i dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 10 dicembre 1947, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 2 luglio 1948, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli, l'accordo collettivo 5 luglio 1948, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane degli installatori di impianti ed affini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma della provincia di Terni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato ala Corte dei conti, addì 11 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 137. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1596#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Terni. — Testo vigente | Portale Normativo