Art. 1
In vigore dal 17 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Vicenza:
il contratto collettivo 29 gennaio 1954, per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato tra l'Associazione Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale;
l'accordo collettivo 29 ottobre 1957, relativo alla determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato Tra le medesime parti di cui al predetto contratto 29 gennaio 1954;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6 della provincia di Vicenza, in data 15 maggio 1960 dei contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati preso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 20 gennaio 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, l'accordo collettivo 29 ottobre 1957, relativo alla determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane cera miste della provincia di Vicenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 135. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1595#art-1