Art. 1

In vigore dal 1 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale n. 4270 del 7 marzo 1958, con il quale sono stati sospesi i servizi ferroviari sul tratto di linea San Carlo-Salaparuta; Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione del suddetto tronco di linea; Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È soppresso il tronco ferroviario a scartamento ridotto San Carlo-Salapartita. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 128. - VILLA
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Art. 1 Soppressione del tronco ferroviario a scartamento ridotto San Carlo-Salaparuta. — Testo vigente | Portale Normativo