Art. 1

In vigore dal 11 feb 1962
N. 1490. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Parietti Giacomina, con atto a rogito dott. Riccardo Morganti, notaio in Luino, in data 19 agosto 1959, n. 4045 di repertorio, n. 630 di fascicolo, consistente in un appezzamento di terreno sito in comune di Montegrino Valtravaglia (Varese), che dovrà essere destinato in esclusivo uso e godimento e beneficio della Sezione Lombardia occidentale dell'Unione italiana dei ciechi e da servire per una futura eventuale costruzione di una casa di riposo per i ciechi della Sezione medesima. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-30;1490#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo