Art. 1

In vigore dal 16 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539 e 30 agosto 1956, n. 1311; Veduta la convenzione aggiuntiva in data 16 giugno 1961 per il tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo attualmente assegnato all'insegnamento di politica economica e finanziaria in quello di diritto costituzionale italiano e comparato; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 16 giugno 1961, con la quale si conviene che il posto convenzionato di professore di ruolo originariamente istituito per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale è successivamente assegnato a quello di politica economica e finanziaria venga ora destinato all'insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto presidenziale 17 giugno 1953, n. 539. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 52. - VILLA
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Art. 1 Tramutamento del posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di politica economica e finanziaria in quello di diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo