Art. 1
In vigore dal 10 mar 1962
(Art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pescara in data 10 marzo 1954 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana del bacino dei torrenti Orta e rio Maggio nelle province di Pescara e dell'Aquila;
Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 4064 in data 20 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 132875 in data 1 settembre 1961 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il bacino dei torrenti Orta e rio Maggio, ricadente nelle province di Pescara e dell'Aquila, esteso per Ha. 14,871 e delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di "Orta e rio Maggio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1961
GRONCHI
RUMOR - ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 144. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-04;1577#art-1