Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo V
Art. 66
In vigore dal 27 giu 1962
I laureati che aspirano a conseguire un'altra laurea possono essere ammessi al secondo anno in ogni caso ed al terzo o quarto qualora l'affinità della laurea conseguita ed il numero degli esami comuni superati pongono il richiedente, a giudizio della Facoltà, in situazione equivalente a chi abbia assolto i primi due o tre anni del corso cui si iscrive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-66