Art. 1
In vigore dal 23 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2331, modificato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 86 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di perfezionamento in Nipiologia.
Art. 87. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annesso un corso di perfezionamento in Nipiologia, che ha sede presso la clinica pediatrica.
Art. 88. - Il corso ha la durata di un anno ed alla fine di esso viene rilasciato un certificato di frequenza ed esame.
Art. 89. - Il numero massimo delle iscrizioni e anualmente di quindici. Possono essere ammessi con preferenza coloro i quali abbiano conseguito il diploma di specializzazione in Pediatria.
Art. 90. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
Ereditarietà e malattie ereditarie;
Patologia e profilassi delle malattie dell'età neonatale;
Assistenza all'infanzia;
Medicina sociale (con particolare riferimento alla età infantile);
Sviluppo fisico e psichico del bambino;
Elementi di neuropsichiatria infantile (con particolare riferimento alla turbe del carattere del fanciullo di origine ambientale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 125. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1539#art-1