Art. 2

In vigore dal 30 gen 1962
Gli insegnamenti di cui al n. 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: n. 26 - Architettura e composizione architettonica (per la sezione edile); n. 26 - Impianti speciali idraulici (per la sezione idraulica); n. 26 - Tecnica ed economia dei trasporti (per la sezione trasporti). L'insegnamento di cui al n. 28 del gruppo secondo è abrogato e sostituito dal seguente: n. 28 - Impianti speciali termici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1417#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni allo statuto della Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo