Art. 2
In vigore dal 30 gen 1962
Gli insegnamenti di cui al n. 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
n. 26 - Architettura e composizione architettonica (per la sezione edile);
n. 26 - Impianti speciali idraulici (per la sezione idraulica);
n. 26 - Tecnica ed economia dei trasporti (per la sezione trasporti).
L'insegnamento di cui al n. 28 del gruppo secondo è abrogato e sostituito dal seguente: n. 28 - Impianti speciali termici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1417#art-2