Art. 1
In vigore dal 30 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del citato testo unico n. 1592, e successive modificazioni, alle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria dell'Università di Cagliari;
Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 19 ottobre 1961;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1961-62, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria dell'Università di Cagliari è stabilito come appresso:
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 13;
Facoltà di Ingegneria: posti di ruolo n. 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 122. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1285#art-1