Art. 2

In vigore dal 10 dic 1961
All'esproprio degli immobili, nonché dei suddetti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui il precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1961 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 28. - VILLA
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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo