Art. 1
In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1943, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, recante modifiche alla tabella, allegato al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756;
Visto l'art. 37, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 160. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-29;1355#art-1