Art. 1

In vigore dal 12 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nel dispositivo del presente decreto; Visto il voto 13 gennaio 1961, n. 14, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di legge 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nell'intero territorio delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 134. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-25;1328#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo