Art. 1
In vigore dal 12 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nel dispositivo del presente decreto;
Visto il voto 13 gennaio 1961, n. 14, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di legge 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nell'intero territorio delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 134. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-25;1328#art-1