Art. 1
In vigore dal 10 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Genova in data 21 maggio 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Entella in provincia di Genova esteso per Ha. 35.458, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Trebbia;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 1785 in data 1 aprile 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 130425 in data 31 agosto 1961 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Silla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio del bacino montano dell'Entella, in provincia di Genova, esteso per Ha. 35.458 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Trebbia.
Il comprensorio di bonifica montana a seguito di tale ampliamento, assumerà la denominazione di comprensorio del Trebbia e dell'Entella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961
GRONCHI
RUMOR - ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 143. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-23;1575#art-1