Art. 1
In vigore dal 25 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare, adottata a Seattle il 28 giugno 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 6 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - SULLO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-23;1548#art-1