Art. 1

In vigore dal 25 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare, adottata a Seattle il 28 giugno 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 6 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SULLO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 102. - VILLA
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Art. 1 Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare adottata a Seattle il 28 giugno 1946. — Testo vigente | Portale Normativo