Art. 1

In vigore dal 25 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. Piena ed Intera esecuzione è data all'Accordo fra, l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 13 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-23;1547#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinkj il 18 febbraio 1961. — Testo vigente | Portale Normativo