Art. 1
In vigore dal 25 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed Intera esecuzione è data all'Accordo fra, l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 13 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-23;1547#art-1