Art. 1
In vigore dal 15 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la richiesta del medico provinciale di Catanzaro per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Vibo Valentia di quella Provincia, trasmessa con nota 28 giugno 1961, n. 02185, ed il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità in data 2 febbraio 1961;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 17 luglio 1908, n. 492, che, fra l'altro, modificava le zone malariche del comune di Monteleone di Calabria (ora Vibo Valentia), già stabilite con regio decreto 21 giugno 1903, n. 307;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 206, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune già di Monteleone di Calabria, ed ora Vibo Valentia, della provincia di Catanzaro, contenuta nel regio decreto 21 giugno 1903, n. 307 e modificata con regio decreto 17 luglio 1908, n. 492, è revocata, intendendosi così la dichiarazione stessa revocata anche per eventuali territori ricadenti in tali zone, ora ceduti ad altri Comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961
GRONCHI
GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-23;1503#art-1