Art. 1

In vigore dal 8 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1723, emesso nell'adunanza del 4 settembre 1961; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Smerillo, in provincia di Ascoli Piceno; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961 GRONCHI ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 17. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Smerillo, in provincia di Ascoli Piceno, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo