Art. 2

In vigore dal 26 dic 1961
Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Formignana ed il costituito comune di Tresigallo, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Formignana. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Formignana, che sarà inquadrato negli organici del comune di Tresigallo, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961 GRONCHI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 64. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-17;1258#art-2

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Art. 2 Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Tresigallo, Rero, Final di Rero e Roncodiga' del comune di Formignana, con capoluogo e denominazione "Tresigallo" (Ferrara). — Testo vigente | Portale Normativo