Art. 1

In vigore dal 19 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di: Letteratura anglo-americana. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - industriale sono aggiunti quelli di: Chimica farmaceutica; Chimica e tecnologia degli alimenti; Radiochimica; Chimica, degli idrocarburi naturali e derivati; Chimica quantistica; Chimica teorica; Spettroscopia; Misure elettriche; Metallografia. Art. 36. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: Geochimica; Analisi mineralogica; Ecologia, vegetale e fitogeografia; Embriologia e morfologia sperimentale. Art. 37. - Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Non possono sostenere l'esame di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica". Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Ecologia vegetale e fitogeografia; Embriologia e morfologia sperimentale; Citogenetica; Fisiologia applicata; Biochimica, applicata; Istituzioni di patologia generale; Statistica. Art. 40. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Non possono sostenere gli esami di Chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica". Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Idrogeologia; Fotogeologia (interpretazione aerofotogeologica); Paleontologia dei vertebrati; Mineralogia sistematica; Petrografia applicata; Geologia regionale; Mineralogia applicata; Analisi mineralogica; Stratigrafia; Storia della geologia. Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio ed in Neurochirurgia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio Art. 138. - Il numero degli iscritti alla Scuola è fissata ad un massimo di sei per ogni anno di corso. Art. 139. - La Scuola ha la durata di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: Tecnica delle autopsie; Anatomia patologica microscopica (I); Ematologia fisiologica e patologica (I); Batteriologia e sierologia (I); Esercitazioni di chimica. 2° Anno: Anatomia patologica macroscopica (I); Anatomia patologica microscopica (II); Ematologia fisiologica e patologica (II); Batteriologia e sierologia ed esercitazioni (II); Biochimica ed esercitazioni (I). 3° Anno: Anatomia patologica macroscopica (II); Anatomia patologica microscopica (III); Biochimica ed esercitazioni (II); Medicina legale; Igiene e bromatologia. Art. 140. - Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di anatomia e istologia patologica, svolgendo turni presso gli istituti delle altre discipline secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della scuola. Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche. Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 141. - Alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è annessa la scuola di specialità in Neurochirurgia. La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specialità in Neurochirurgia a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 142. - Il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra di clinica neurochirurgica. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla Facoltà. Il Consiglio della scuola di cui sopra si compone dei professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola. Art. 143. - Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di sei per ogni anno di corso. Art. 144. - La durata del corso della scuola di specializzazione in neurochirurgia è di 4 anni. Art. 145. - La ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso è la seguente: primo corso: anatomia chirurgica del sistema nervoso centrale e periferico fisiologia del sistema nervoso - semeiotica neurologica - clinica neurologica - clinica psichiatrica; secondo corso: semeiotica neuroradiologica - tecnica operatoria neurochirurgica - tecnica della ricerca sperimentale in neurofisiologia e neurofarmacologia; terzo corso: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso - elettroencefalografia in neurochirurgia - anestesia in neurochirurgia; quarto corso: semeiotica, diagnostica e clinica neurochirurgica. Durante i quattro anni del corso sono obbligatori i seguenti internati: primo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropsichiatria; secondo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto o istituto in cui si pratichi la ricerca sperimentale; terzo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropatologia; quarto corso: presso la Clinica neurochirurgica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 59. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-17;1227#art-1

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Art. 1 Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo