Art. 1

In vigore dal 17 dic 1961
N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Lamperti Dante, per il prezzo di L. 10.200.000, come da atto a rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano, in data 28 giugno 1960, rep. n. 56814/21145, una porzione di immobile, sita al primo piano della casa sita in Milano, corso Magenta n. 52, da adibire a sede del Comitato provinciale di Milano della predetta Associazione. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 42. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-17;1219#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ad acquistare la porzione da immobile sia in Milano, corso Magenta n. 52. — Testo vigente | Portale Normativo