Art. 1
In vigore dal 15 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1931, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1947, con il quale è stata approvata la tabella organica dello Istituto tecnico industriale di Rho;
Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituito presso lo Istituto tecnico industriale di Rho l'indirizzo specializzato per la chimica nucleare:
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella A annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1987#art-1