Art. 2
In vigore dal 14 gen 1964
Alla istituzione di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito in lire 206.000.00,0.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1986#art-2