Art. 4
In vigore dal 7 ago 1963
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 115, , per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1981#art-4