Art. 1
In vigore dal 26 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1961 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
Piemonte:
1) Torino, per l'elettronica industriale;
Lombardia:
2) Lecco (Como), per la, meccanica;
3) Milano, per la meccanica;
Veneto:
4) Arzignano (Vicenza), per la chimica industriale;
Emilia-Romagna:
5) Cesena (Forli), per le telecomunicazioni;
6) Parma, per l'elettrotecnica;
7) Ravenna, per la chimica industriale;
Lazio:
8) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni;
9) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni;
Abruzzi e Molise:
10) Giulianova (Teramo), per la meccanica;
Campania:
11) Caserta, per la meccanica;
12) Torre Annunziata (Napoli), per la meccanica;
Basilicata:
13) Potenza, per la meccanica;
Calabria:
14) Vibo Valentia (Catanzaro), per la meccanica;
Sardegna:
15) Sassari, per la meccanica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1979#art-1