Art. 1

In vigore dal 26 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1961 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali: Piemonte: 1) Torino, per l'elettronica industriale; Lombardia: 2) Lecco (Como), per la, meccanica; 3) Milano, per la meccanica; Veneto: 4) Arzignano (Vicenza), per la chimica industriale; Emilia-Romagna: 5) Cesena (Forli), per le telecomunicazioni; 6) Parma, per l'elettrotecnica; 7) Ravenna, per la chimica industriale; Lazio: 8) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni; 9) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni; Abruzzi e Molise: 10) Giulianova (Teramo), per la meccanica; Campania: 11) Caserta, per la meccanica; 12) Torre Annunziata (Napoli), per la meccanica; Basilicata: 13) Potenza, per la meccanica; Calabria: 14) Vibo Valentia (Catanzaro), per la meccanica; Sardegna: 15) Sassari, per la meccanica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1979#art-1

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