Art. 3
In vigore dal 22 giu 1963
Preso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati.
c) corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1977#art-3