Art. 22

In vigore dal 22 giu 1963
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in 67.300.000 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati: 3) con lasciti e contributi da parte di enti e di privati: 4) con contributi da parte degli alunni
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1977#art-22

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