Art. 22
In vigore dal 22 giu 1963
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in 67.300.000
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati:
3) con lasciti e contributi da parte di enti e di privati:
4) con contributi da parte degli alunni
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1977#art-22