Art. 2
In vigore dal 22 giu 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografo;
applicato ai servizi amministrativi (n. 2 sezioni)
contabile d'azienda;
corrispondente commerciale in lingue estere;
addetto al commercio con l'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1976#art-2