Art. 15

In vigore dal 22 giu 1963
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1973#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio "Della Valle" in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo