Art. 7

In vigore dal 22 giu 1963
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1966#art-7

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Art. 7 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Vittorio Veneto (Treviso). — Testo vigente | Portale Normativo