Art. 2
In vigore dal 22 giu 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica con sezioni per:
esperto coltivatore (n. 3 sezioni);
assistente rurale;
2) scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per: meccanico agrario;
3) scuola professionale per l'orticoltura, con sezione per:
orticoltore;
4) scuola professionale per la zootecnia ed il caseificio, con sezione per:
casaro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1965#art-2