Art. 1

In vigore dal 22 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2638, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1981 è istituita in Montagnana (Padova) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria statale di Montagnana è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi avanzati.
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