Art. 2
In vigore dal 18 giu 1963
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7, e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1961#art-2