Art. 20
In vigore dal 31 mag 1963
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplenti il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istituzione professionale.
In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti del campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1955#art-20