Art. 1

In vigore dal 31 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto art 2035, convertito nella legge -2 giugno 1939 n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituita in Genova, una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data la Scuola commerciale "A. Bertani" statale di Genova è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1955#art-1

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