Art. 1
In vigore dal 31 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto art 2035, convertito nella legge -2 giugno 1939 n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituita in Genova, una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa data la Scuola commerciale "A. Bertani" statale di Genova è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1955#art-1