Art. 11

In vigore dal 31 mag 1963
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) dal precedente gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1953#art-11

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