Art. 16
In vigore dal 31 mag 1963
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito,
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1952#art-16