Art. 18
In vigore dal 31 mag 1963
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonché tra i direttori delle scuole tecniche commerciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1950#art-18