Art. 9

In vigore dal 28 mag 1963
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; chimica; tecnica professionale; economia aziendale; contabilità aziendale; elettrotecnica ed elettrochimica; laboratorio misure elettriche; costruzioni elettromeccaniche; tecnologia e disegni relativi; disegno tecnico; impianti galvanici; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1940#art-9

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