Art. 18

In vigore dal 28 mag 1963
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonché tra i direttori delle Scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1938#art-18

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