Art. 20
In vigore dal 28 mag 1963
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità della istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.
Quando funzionino Scuole coordinate a norma dello del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1937#art-20