Art. 5

In vigore dal 28 mag 1963
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio, di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituiti di istruzione tecnici e professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1935#art-5

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