Art. 1
In vigore dal 28 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 883, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1.938, n. 2035, convertito nella legge 2 giugno 1239, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta
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A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituita in Terni una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Terni è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. La Scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'istituto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1930#art-1