Art. 20

In vigore dal 28 mag 1963
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale. In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dello de presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia sulle scuole della sede centrale sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinare di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1929#art-20

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