Art. 22
In vigore dal 28 mag 1963
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 51.700.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati:
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di
4) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1928#art-22