Art. 2

In vigore dal 21 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna (n. 2 sezioni); biancherista per donna (n. 2 sezioni).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1926#art-2

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