Art. 18

In vigore dal 21 mag 1963
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali femminili, delle Scuole di magistero professionale per la donna, degli Istituti tecnici femminili, nonché tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1926#art-18

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