Art. 23

In vigore dal 19 mag 1963
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. f) del testo unico, della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a roma, addì 30 settembre 1961 GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 49. - VILLA Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Pesaro Numero Qualifica dei posti Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (I categoria)........... 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)................. 5 3. Segretario economo................................. 1 4. Applicati.......................................... 1 Personale incaricato 5. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 209 settimanali 6. Applicati.......................................... 1 7. Personale di servizio.............................. 3 N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento o le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione BOSCO Il Ministro per il tesoro TAVIANI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1923#art-23

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